Principi costituzionali per una fiscalità della montagna
di Francesco Cesare Palermo
Il fiume che sta a valle è forte e prospera solo se gli proviene l’acqua dalle montagne.
Il tema della fiscalità montana e della sua positiva affermazione risulta centrale nella strategia nazionale delle montagne italiane.
Dalla genesi dell’emendamento Gortani sino alla lezione di Luigi Sturzo e di Ezio Vanoni si coglie la necessità costituzionale di una fiscalità montana come via di restaurazione e di superamento delle disparità economiche e sociali tra persone, prima ancora che tra cittadini.
La fiscalità montana procede dall’attuazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., in funzione di contrasto allo spopolamento, promozione di sviluppo delle attività commerciali, organizzazione e fruizione dei servizi essenziali, protezione civile e reti di comunicazione.
Si tratta delle premesse per un’idea della montagna come luogo di opportunità relazionale e di investimento, nel quale si realizzano equi rapporti sociali nel giusto equilibrio tra comunità solidale e libertà permissiva.
Il testo delinea i fondamenti costituzionali per l’inquadramento della fiscalità delle zone montane. L’obiettivo finale consiste nella piena uguaglianza delle persone su tutto il territorio nazionale.
Il presupposto fondamentale è dato dalla rete unitaria tra periferie e centri urbani, tra zone montane e città, per procedere dall’imposizione alla promozione, nel disegno accolto dall’art. 44 della Costituzione e radicato, anzitutto, nei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.) e nell’uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2°, Cost.).
L’equità si concretizza, certamente, anche attraverso lo strumento del vantaggio e dell’agevolazione strutturale, con misure generali nella fiscalità diretta e indiretta, e puntuale, con l’istituzione di zone montane a fiscalità di vantaggio (ZMFV), zone franche montane (ZFM), zone economiche speciali montane (ZESM).
Tale strumento, correttamente inteso, è solo il medio logico-giuridico di una nuova effettività dell’espressione della persona stabilmente insediata nelle zone montane.
Il coordinato dei principi fissati dagli articoli 2, 3, 23 e 53 Cost. comunica direttamente con la previsione di principio e l’attuazione dell’art. 44, comma 2°, Cost.
La fiscalità montana ridefinisce gli obiettivi dell’azione dello Stato in favore dei territori montani in considerazione delle loro specificità, a partire dalle misure fiscali di compensazione territoriale e ambientale.
In quest’ottica, la gestione della risorsa acqua rappresenta uno degli snodi fondamentali della disciplina delle zone montane.