Il rapporto tra la motivazione numerica ed i criteri di valutazione delle prove nei concorsi pubblici
di Francesco Blasi
Il tema della motivazione numerica, con particolare riferimento alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove da parte dell’amministrazione ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1997, rappresenta uno degli argomentimaggiormente dibattuti in giurisprudenza nelle controversie aventi ad oggetto i concorsi pubblici. Infatti, ci si chiede se possa ritenersi idoneo il solo punteggio numerico attribuito alle prove concorsuali ai fini dell’adempimento dell’obbligo di motivazione prescritto alla Pubblica amministrazione dall’art. 3 della L. n. 241/90, oppure se, per adempiere a tale obbligo, sia invece necessario rendere percepibile l’iter logico che ha condotto la commissione all’adozione del giudizio in forma numerica. La suddetta questione riveste un particolare interesse per la totalità dei “concorsi pubblici”: sia in riferimento ai concorsi pubblici volti all’assunzione del personale, sia in riferimento ai concorsi pubblici di abilitazione, che mirano ad accertare i requisiti attitudinali e tecnici necessari per l’iscrizione agli albi di esercizio professionale.
Il lavoro intende in prima battuta inquadrare il presente tema attraverso la disamina dei principali contributi giurisprudenziali, per poi passare all’analisi di un caso concreto recentemente trattato dal TAR Lecce, sez. II, con la sentenza n. 1767/2021.